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	<title>guida &#8211; StLeonardo</title>
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	<description>Manualistica</description>
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	<title>guida &#8211; StLeonardo</title>
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		<title>Il Manuale D&#8217;uso e Manutenzione: la guida completa</title>
		<link>https://www.stleonardo.com/manuale-duso-manutenzione-la-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Poeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linee Guida]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[manuale uso e manutenzione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Abbiamo già affrontato in altri articoli sulla manualistica aspetti specifici... </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com/manuale-duso-manutenzione-la-guida-completa/">Il Manuale D&#8217;uso e Manutenzione: la guida completa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com">StLeonardo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo già affrontato in altri <a href="http://www.stleonardo.com/blog/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articoli sulla manualistica </a>aspetti specifici inerenti il <strong>manuale d&#8217;uso e manutenzione</strong>. In questo articolo intendiamo fornire una guida completa e aggiornata sul quadro complessivo. <span id="more-402"></span></p>
<h2>Quadro normativo e progettazione</h2>
<p>In prima battuta, è necessario riepilogare brevemente l&#8217;evoluzione storica degli aspetti legati alla normativa, al fine di inquadrare meglio il modo in cui oggi è necessario fare manualistica tecnica</p>
<h3>La Sicurezza e l&#8217;evoluzione delle normative</h3>
<p>La sicurezza entra nell’ordinamento giuridico con l’approvazione del decreto inerente le <strong>Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</strong>.<br />
Dal 1957 con la costituzione del Trattato di Roma che istituisce la Comunità Economica Europea all&#8217;approvazione della Direttiva Macchine del 1996, quanto legiferato esprime il logico collegamento fra gli obblighi del datore di lavoro e quelli del fabbricante. Per approfondire tali obblighi, e gli enti normatori, abbiamo dedicato un articolo specifico, cioè, <a href="http://www.stleonardo.com/normativa-sicurezza-lavoro-storia-evoluzione/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8220;Normativa Sicurezza sul Lavoro: storia ed evoluzione&#8221;</a>.</p>
<h3>Manuale d&#8217;uso e Manutenzione: la direttiva Macchine</h3>
<p>Con Macchina si intende:</p>
<ul>
<li>Un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana;</li>
<li>insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego;</li>
<li>pronto per essere istallato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o istallato in un edificio o in una costruzione;</li>
<li>per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;</li>
<li>insieme di parti di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento.</li>
</ul>
<p>La <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-macchine-2006-42-ce/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">direttiva macchine</a> si applica a vari prodotti e distingue in maniera chiara le <strong>macchine</strong> dalle <strong>quasi-macchine</strong>. Inoltre si entra nel merito specifico della <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-macchine-2006-42-ce/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">valutazione dei rischi per il fabbricante e i principi di integrazione per la sicurezza</a>. In questo quadro, è essenziale comprendere anche le modalità di costruzione delle <strong>istruzioni per l&#8217;uso</strong> che dipendono in toto da quanto istruito nelle normative.</p>
<h3>Il manuale d&#8217;uso e manutenzione: le istruzioni per l&#8217;uso</h3>
<p>Quando si parla di <strong>isrtuzioni per l&#8217;uso</strong> ci si riferisce a collegamenti comunicativi, come testi, parole, segnali, simboli o diagrammi utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all’utilizzatore. Sono dirette a utilizzatori professionisti e/o non professionisti e servono per fornire <em>“le informazioni sulle modalità per l’uso del prodotto in modo corretto, conveniente ed in condizioni di sicurezza&#8221;</em>. Ogni macchina, infatti, deve essere accompagnata da <a href="http://www.stleonardo.com/istruzioni-per-l-uso/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">istruzioni per l’uso</a> nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere “istruzioni originali” o una “traduzione delle istruzioni originali”. Infine, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale. Per approfondire tali aspetti, abbiamo già pubblicato l&#8217;articolo &#8220;<a href="http://www.stleonardo.com/istruzioni-per-l-uso/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Istruzioni per l&#8217;uso: la guida</a>&#8221; che entra nel merito di quanto brevemente presentato.</p>
<h2>Manuale d&#8217;uso e manutenzione: approfondimenti</h2>
<h3>Istruzioni per l&#8217;uso come veicolo di informazioni</h3>
<p>Le istruzioni per l’uso hanno lo scopo di trasferire le conoscenze da un soggetto all’altro. Attraverso il manuale di istruzioni il lettore/utente acquisisce informazioni su come installare, utilizzare e mantenere il prodotto in modo sicuro, autonomo e conveniente. Pertanto le caratteristiche principali delle <strong>istruzioni per l&#8217;uso</strong> riguardano la facilità di consultazione, chiarezze, linguaggio semplice ed immediatamente comprensibile. Infatti, nella costruzione di tale documentazione tecnica, è essenziale tenere in considerazione gli aspetti legati al trattamento della <a href="http://www.stleonardo.com/istruzioni-per-uso-lingua-speciale-manualistica-tecnica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&#8220;<strong>lingua speciale</strong>&#8220;</a>(apprfondimenti nell&#8217;articolo dedicato) e agli <a href="http://www.stleonardo.com/aspetti-fraseologici-manualistica-tecnica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aspetti fraseologici connessi</a>. In questo panorama, avvalersi di <a href="http://www.stleonardo.com/strumenti-ict-software-manualistica-tecnica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">strumenti ICT per la manualistica</a> è essenziale al fine di produrre in maniera corretta documentazione tecnica in linea con le normative e direttive vigenti.</p>
<h2>Il Catalogo delle parti di ricambio</h2>
<p>Per i fabbricanti di beni tecnici strumentali il <strong>catalogo ricambi</strong> può rappresentare un <strong>centro di profitto</strong>.<br />
Gli acquirenti di beni strumentali di consumo o di investimento scelgono il prodotto non solo in base alle sue performance ma anche in funzione di un servizio post vendita efficace ed efficiente. Un catalogo ricambi ben progettato ed organizzato consente di rintracciare facilmente i componenti di interesse e di disporre di tutte le informazioni necessarie. Si veda l&#8217;articolo <a href="http://www.stleonardo.com/catalogo-ricambi/">Catalogo Ricambi</a> per apprfondimenti su tale tematica.</p>
<h2>Le istruzioni per l&#8217;uso come fattore di sicurezza</h2>
<p>Abbiamo già affrontato il tema delle <a href="http://www.stleonardo.com/istruzioni-per-uso-come-fattore-sicurezza/"><strong>istruzioni per l&#8217;uso come fattore di sicurezza</strong></a> in un articolo dedicato. Tuttavia ne facciamo cenno quì poichè Le “istruzione per l’uso” sono un dispositivo di sicurezza e spesso hanno la funzione di chiarire e definire le responsabilità delle parti. Infatti con <strong>dispositivo di sicurezza</strong> intendiamo riferirci a tutta l’interazione tra il bene tecnico e i destinatari che si prevede interagiranno con esso nell’arco della sua vita prevista. Infatti, nelle <strong>istruzioni per l&#8217;uso</strong> devono essere riportate tutte quelle informazioni indispensabili affinché il destinatario non sia esposto a rischi di pericoli eventualmente presenti. In questo quadro, si sottolinea l’importanza delle <a href="http://www.stleonardo.com/istruzioni-per-uso-come-fattore-sicurezza/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">norma UNI per la manualistica</a> è evidente, se teniamo in considerazione come la commissione DIAM(Documentazione Informazione Automatica e Multimediale) istruisca in tema di produzione di documentazione tecnica ponendo diversi focus.</p>
<h2>Manuale d&#8217;uso e mautenzione: implicazioni legali di un informativa inadeguata</h2>
<p>Qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro della prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato, o rimesso a nuovo. Ogni bene mobile anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile si considera prodotto, anche l’elettricità. Con prodotto sicuro si intende &#8220;<em>qualsiasi prodotto che, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili non presenta alcun rischio oppure unicamente rischi ridotti i quali siano compatibili con il suo impiego</em>&#8220;. Per valutare la sicurezza di un prodotto si deve tenere conto della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze ed istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché qualsiasi altra indicaizone o informazione relativa al prodotto. Le autorità amministrative possono, pertanto, eseguire controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza di linee guida, direttive e normative: il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi è punito con l’arresto fino ad un anno e <strong>l’ammenda da 10000 euro a 50000</strong>. Per ulteriori apprfondimenti si consulti l&#8217;articolo &#8220;<a href="http://www.stleonardo.com/istruzioni-uso-implicazioni-legali-informativa-inadeguata/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Istruzioni per l’uso: Implicazioni legali di informative inadeguate</a>&#8220;.</p>
<h2>La manualistica: conclusioni</h2>
<p>La costruzione del <strong>manuale d&#8217;uso e manutenzione</strong> e si colloca tra i servizi erogati nel settore della manualistica. Obiettivo principale in tema di manualistica è &#8220;<em>trasmettere un’informazione semplice ed efficace tutelando nel contempo la sicurezza dell’utilizzatore</em>&#8220;. Da quanto esposto sopra è chiaro che con la Direttiva Macchine le istruzione per l’uso assumono una funzione più complessa:</p>
<ul>
<li>prevenzione e sicurezza;</li>
<li>definizione dei limiti di responsabilità del Costruttore</li>
</ul>
<p>Inoltre, è importante collocare lo scenario normativo illustrato sopra all&#8217;interno di un operatività che si declina nelle fasi di redazione.</p>
<h3>Le fasi di redazione</h3>
<ol>
<li>verifica della corretta redazione: prevenire incomprensioni che possono causare infortuni;</li>
<li>definizione delle modalità di verifica tecnica: definizione dei momenti delle verifiche, delle loro tempistiche e dei valori di riferimento;</li>
<li>verifica dell’efficacia comunicativa: si fa consultare il manuale ai tecnici interessati;</li>
<li>richiesta di utilizzazione del manuale: individuazione eventuali errori o frasi ambigue;</li>
<li>addestramento del conduttore: effettuato sul campo, in fase di collaudo e consegna della macchina all’utilizzatore</li>
</ol>
<h3>Manuale d&#8217;uso e manutenzione: requisiti generali</h3>
<p>Il manuale d’uso e manutenzione deve accompagnare il prodotto per tutto il ciclo di vita, rispondendo ai seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>corretta applicazione delle direttive e delle norme;</li>
<li>corretta forma di comunicazione tecnica;</li>
<li>efficacia nel comunicare il contenuto a qualsiasi tipologia di utenza;</li>
<li>definizione del miglior supporto possibile.</li>
</ul>
<p>L&#8217;analisi ergonomica e di usabilità prevede due fasi: analisi oggettiva e analisi soggettiva.</p>
<h4>Analisi oggettiva</h4>
<p>L&#8217;<strong>analisi oggettiva</strong> consiste nella comparazione dei manuali forniti dalle aziende produttrici con i parametri della normativa di riferimento. I giudizi sono:</p>
<ul>
<li>attribuiti per mezzo di una scala a tre punti (1= insufficiente, 2=sufficiente, 3= ottimo);</li>
<li>ponderati a seconda della rilevanza del parametro valutato.</li>
</ul>
<p>L’esito della valutazione si traduce nei termini della soddisfazione – parziale soddisfazione – non soddisfazione.</p>
<h4>Analisi Soggettiva</h4>
<p>Con Analisi Soggettiva si intende:</p>
<ol>
<li>valutazione della reale interazione tra il manuale d’istruzioni e i possibili utilizzatori del prodotto:
<ul>
<li>lettura del manuale;</li>
<li>esecuzione di alcune operazioni.</li>
</ul>
</li>
<li>Segue somministrazione di un questionario di soddisfazione soggettiva.</li>
</ol>
<h4>I software per la costruzione automatica e controllata di documentazione tecnica</h4>
<p>Tra i vari <a href="http://www.demiox.com/" target="_blank" rel="follow noopener noreferrer">software per la manualistica tecnica</a>, Demiox è l&#8217;unico in grado di supportare il manualista con strumenti built-in per il controllo degli aspetti legati alla normativa di riferimento (es: gli aspetti fraseologici) e legati alla costruzione tecnica di <a href="http://www.stleonardo.com/blog/" target="_blank" rel="follow noopener noreferrer">manuali d&#8217;uso e manutenzione</a> e <a href="http://www.stleonardo.com/istruzioni-per-l-uso/" target="_blank" rel="follow noopener noreferrer">istruzioni per l&#8217;uso</a>. Infatti, Demiox è un software che gestisce ogni aspetto di impostazione, redazione, revisione e traduzione della tua manualistica tecnica. Mantiene i costi bassi e alto il valore competitivo del risultato, e i tuoi dati sono sempre al sicuro.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Direttiva Ped – 97/23/CE – guida completa pt.2/2</title>
		<link>https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Poeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 18:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direttive]]></category>
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		<category><![CDATA[valutazione conformità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>97/23/CE Direttiva PED che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione... </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>97/23/CE Direttiva PED che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi &#8211; Parte 2/2</h2>
<p>Questo documento rappresenta la seconda parte della guida alla <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Direttiva <strong>97/23/CE</strong> denominata comunemente <strong>PED</strong></a>. Si tratta di una <strong>Direttiva di prodotto</strong> che disciplina la <u>progettazione</u>, la <u>costruzione</u>, l’<u>equipaggiamento</u> e l’<u>installazione</u> in sicurezza di <strong>apparecchi in pressione</strong>.<span id="more-285"></span> Con tale Direttiva si regola che l’apparecchiatura o l’impianto a pressone debbano essere valutati da un <strong>ente certificatore</strong> in modo da poter rilasciare la <strong>conformità del prodotto o del processo</strong> alle condizioni fissate dalle Direttive Europee. <u>Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati dalla Direttiva PED devono essere comunicate all’ISPESL (<strong>D.M. n. 329704</strong>)</u><br />
Nell&#8217;ambito dei <a href="http://www.stleonardo.com/consulenza-manualistica-normativa-standard-qualita/" rel="follow">servizi di consulenza e formazione offerti da Studio Leonardo</a>, con riferimento alla <a href="http://www.stleonardo.com/manualistica-tecnica/" rel="follow">costruzione di manuali tecnici</a> per <strong>apparecchiature a pressione</strong>le <em>direttive, normative e linee guida Ped</em> rivestono un ruolo fondamentale. Di seguito ti racconto tutto quello che c&#8217;è da sapere attraverso una guida facile e intuitiva. Se ancora non hai letto la <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parte 1 della guida completa PED</a>, ti invito a farlo prima di proseguire.</p>
<h2>Direttiva Ped &#8211; 97/23/CE &#8211; Tabelle di valutazione delle conformità</h2>
<h3>Recipienti di cui all&#8217;art.3, comma 1, lettera a), punto 1, secondo trattino &#8211; Tabella 2</h3>
<p><strong>Recipienti</strong> ( ad eccezione di quelli di cui all’art.3,comma1,lettera b,”attrezzature a pressione a focolare ecc…”) destinati a <strong>gas,gas disciolti sotto pressione,vapori e liquidi</strong> la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 50 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 1.000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori. <u>In via di eccezione,gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificate almeno nella categoria III</u>.</p>
<h3>Recipienti di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera a),punto2,primo trattino &#8211; Tabella 3</h3>
<p>Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all’art.3,comma1,lettera b,”attrezzature a pressione a focolare ecc…”) destinati a <strong>liquidi</strong> con una <strong>tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile</strong> inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale(1.013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 200 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar.</p>
<h3>Recipienti di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera a),punto2,secondo trattino &#8211; Tabella 4</h3>
<p>Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all’art.3,comma1,lettera b,”attrezzature a pressione a focolare ecc…”) destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale <strong>(1.013 mbar)</strong>, entro i seguenti limiti:<br />
fluidi del gruppo 2,quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a 10 bar e il prodotto<strong> PS x V</strong> è superiore a <strong>10.00 bar x litro</strong>, nonché quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a 1.000 bar. In via di eccezione gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all’art.3,comma 2, lettera c),sono oggetto di un esame <strong>CE</strong> della progettazione (modulo B1) allo scopo di controllare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti 2.10,2.11,3.4,e5a) e 5d) dell’allegato 1 o di un sistema di garanzia di qualità totale (modulo H).</p>
<h3>Recipienti di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera b). &#8211; Tabella 5</h3>
<p>Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,con rischio di surriscaldamento, destinati alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a <strong>110°C</strong>,quando il volume è superiore a <strong>2 litri</strong>,nonché tutte le pentole a pressione. In via di eccezione ,le pentole a pressione sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III.</p>
<h3>Tubazioni di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera c),punto1,primo trattino. &#8211; Tabella 6</h3>
<p><strong>Tubazioni</strong> destinate a <strong>gas liquefatti,gas disciolti sotto pressione, vapore e liquidi</strong> la cui tensione di vapore alla <strong>temperatura massima ammissibile è superiore a 0,5 bar</strong> alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando DN è superiore a 25. In via di eccezione,le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti,secondo la tabella 6,alle categorie I e II devono essere classificate nella categoria III.</p>
<h3>Tubazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), punto1, secondo trattino &#8211; Tabella 7</h3>
<p><strong>Tubazioni</strong> destinate a gas liquefatti, <strong>gas disciolti sotto pressione, vapore e liquidi</strong> la cui <strong>tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile</strong> è superiore a <strong>0,5 bar</strong> alla <strong>pressione atmosferica normale</strong> (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: <strong>fluidi del gruppo 2</strong>, quando <strong>DN</strong> è superiore a 32 e il prodotto <strong>PS x DN</strong> è superiore a 1.000 bar. In via di eccezione,tutte le tubazioni destinate a contenere fluidi ad una temperatura superiore a 350°C ,appartenenti alla categoria II devono essere classificate secondo la tabella 7,nella categoria III.</p>
<h3>Tubazioni di cui all’art. 3, comma 1 , lettera c), punto2, primo trattino &#8211; Tabella 8</h3>
<p>Tubazioni destinate a: liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando DN è superiore a 25 e il prodotto PS x DN è superiore a 2.000 bar.</p>
<h3>Tubazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), punto2, secondo trattino &#8211; Tabella 9</h3>
<p>Tubazioni destinate a: liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2,quando PS è superiore a 10 bar,DN è superiore a 200 e il prodotto PS x DN è superiore a 5.000 bar.</p>
<h2>Esclusione particolare Articolo 3, comma 3 &#8211; Direttiva Ped 97/23/CE</h2>
<p>In questo caso le attrezzature a pressione e/o gli insiemi:</p>
<ul>
<ul>
<li>devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva della nazione<br />
di costruzione;</li>
<li>devono essere corredati di istruzioni per l’uso e recare marcature che consentono di individuare il fabbricante e i parametri d’uso (pressione,temperatura,capacità,fluido etc…);</li>
<li>non devono ottemperare ai requisiti essenziali;</li>
<li>non devono recare la marcatura CE;</li>
<li>godono del beneficio della libera circolazione in Europa;</li>
</ul>
</ul>
<p>Per i <strong>casi particolari</strong>, le <strong>procedure di valutazione della conformità</strong> e i dettagli legati alla <strong>progettazione</strong> rimandiamo alla <a href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-2.pdf?x75651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guida completa PED parte 2/2</a>.<br />
E’ possibile scaricare la guida pratica pubblicata dall’ISPESL per poter meglio comprendere l’iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione: per ulteriori approfondimenti scarica subito le <a href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-2.pdf?x75651" target="_blank" rel="follow noopener noreferrer">linee guida complete alla PED parte 2</a> pubblicate dall&#8217;<strong>ISPESL</strong></p>
<div style="margin: 0 auto; text-align: center; border-radius: 10px;">
<div style="box-sizing: border-box; padding: 1em; margin: 1em auto; border-radius: 10px; max-width: 320px; text-align: center; background-color: #ff7214 !important;"><a class="btn btn-primary btn-large cta" style="font-size: 2em; color: white;" href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-2.pdf?x75651" rel="follow">SCARICA SUBITO<br />
Linee guida PED Parte 2!</a></div>
</div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa-parte-2/">Direttiva Ped – 97/23/CE – guida completa pt.2/2</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com">StLeonardo</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Direttiva Ped &#8211; 97/23/CE &#8211; guida completa pt.1/2</title>
		<link>https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Poeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 17:58:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>97/23/CE Direttiva PED che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione... </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>97/23/CE Direttiva PED che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi</h2>
<p>La Direttiva <strong>97/23/CE</strong> denominata comunemente <strong>PED</strong> è una <strong>Direttiva di prodotto</strong> e disciplina la <u>progettazione</u>, la <u>costruzione</u>, l’<u>equipaggiamento</u> e l’<u>installazione</u> in sicurezza di <strong>apparecchi in pressione</strong>.<span id="more-252"></span> Con tale Direttiva si regola che l’apparecchiatura o l’impianto a pressone debbano essere valutati da un <strong>ente certificatore</strong> in modo da poter rilasciare la <strong>conformità del prodotto o del processo</strong> alle condizioni fissate dalle Direttive Europee. <u>Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati dalla Direttiva PED devono essere comunicate all’ISPESL (<strong>D.M. n. 329704</strong>)</u><br />
Nell&#8217;ambito dei <a href="http://www.stleonardo.com/consulenza-manualistica-normativa-standard-qualita/" rel="follow">servizi di consulenza e formazione offerti da Studio Leonardo</a>, con riferimento alla <a href="http://www.stleonardo.com/manualistica-tecnica/" rel="follow">costruzione di manuali tecnici</a> per <strong>apparecchiature a pressione</strong>le <em>direttive, normative e linee guida Ped</em> rivestono un ruolo fondamentale. Di seguito ti racconto tutto quello che c&#8217;è da sapere attraverso una guida facile e intuitiva. In un prossimo articolo, ti presenterò la <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa-parte-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parte 2 della guida PED</a></p>
<h2>Introduzione alla direttiva Ped</h2>
<p>Recepita in Italia con <strong>D.Lgs del 25/02/2000 n°93</strong>, la <strong>direttiva Ped</strong> evidenzia un iter tecnico-procedurale per la <strong>produzione di apparecchi a pressione</strong> ed è diretta a <i>Fabbricanti, Organismi notificati, Utenti, Stati Membri e CEN</i>. Con riferimento al decreto recepito in Italia, essa si compone di <strong>22 Articoli</strong> e <strong>sette allegati</strong>. L&#8217;allegato 1 è il fulcro della normativa inquanto illustra i requisiti obbligatori di sicurezza che devono essere rispettati dai fabbricanti di <strong>attrezzature a pressione</strong>.</p>
<h2>Princìpi generali Ped</h2>
<p>In tema di fabbricazione di <strong>attrezzature a pressione</strong>, queste devono essere progettate, costruite, controllate, equipaggiate ed installate in sicurezza, anticipando anche i pericoli derivanti da utilizzi impropri; cioè devono:</p>
<ul>
<li>eliminare o ridurre i rischi;</li>
<li>applicare misure di protezione contro i rischi;</li>
<li>informare gli utenti dei rischi residui;</li>
</ul>
<h3>I Confini del mercato delle attrezzature a pressione marcate CE</h3>
<p>Tale normativa si applica nelle regioni della <a href="http://www.efta.int/" rel="nofollow"><em>European free trade association</em> (<strong>EFTA</strong>)</a> e dell&#8217;<a href="http://www.efta.int/eea" rel="nofollow"><em>European Economic Area</em> (<strong>EEA</strong>)</a>.<br />
In particolare sono coinvolti i seguenti paesi:</p>
<ul>
<li><strong>Austria;</strong></li>
<li><strong>Belgio;</strong></li>
<li><strong>Lussenburgo;</strong></li>
<li><strong>Danimarca;</strong></li>
<li><strong>Francia;</strong></li>
<li><strong>Finlandia;</strong></li>
<li><strong>Gran Bretagna;</strong></li>
<li><strong>Grecia;</strong></li>
<li><strong>Germania;</strong></li>
<li><strong>Italia;</strong></li>
<li><strong>Irlanda;</strong></li>
<li><strong>Olanda;</strong></li>
<li><strong>Portogallo;</strong></li>
<li><strong>Spagna;</strong></li>
<li><strong>Svezia;</strong></li>
</ul>
<h2>Campo di applicazione e definizioni Direttiva Ped</h2>
<h3>Articolo 1</h3>
<p>Le disposizione del presente decreto si applicano alla progettazione, fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile <span style="color: #ec6707;"><strong>PS superiore a 0,5 bar</strong></span>.<br />
Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:</p>
<ul>
<li>Per <em>Pressione <span style="color: #ec6707;"><strong>&#8220;P&#8221;</strong></span></em>si intende: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo;</li>
<li>Per <em>Pressione massima ammissibile <span style="color: #ec6707;">&#8220;PS&#8221;</span></em> si intende: la pressione massima per la quale l&#8217;attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita in un punto specificato dal fabbricante. Si tratta del punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell&#8217;attrezzatura o, se non idoneo, di qualsiasi altro punto specificato;</li>
<li>Per <em>Temperatura minima/massima ammissibile <span style="color: #ec6707;">&#8220;TS&#8221;</span></em> si intendono: le temperature minime e massime per le quali l&#8217;attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;</li>
<li>Per <em>volume <span style="color: #ec6707;">&#8220;V&#8221;</span></em> si intende: il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;</li>
<li>Per <em>Dimensione nominale <span style="color: #ec6707;">&#8220;DN&#8221;</span></em> si intende: la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazioni diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. E&#8217; contrassegnata dalle iniziali <strong>DN</strong> seguite da un <strong>numero</strong></li>
<li>Per <em>Giunzioni permanenti</em> si intendono: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;</li>
<li>Per <em>fluidi</em> si intendono: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenenre una sospensione di solidi;</li>
<li>Per <em>Approvazione europea di materiali</em> si intende: un <strong>documento tecnico</strong> che definisce le <strong>caratteristiche dei materiali</strong> destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di <strong>attrezzature a pressione</strong>, che non hanno formato oggetto di una <strong>norma armonizzata</strong></li>
</ul>
<h3>Attrezzature a Pressione</h3>
<p>I <em>recipienti, i generatori di vapore, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate quali flange, raccordi, manicotti, supporti alette mobile</em></p>
<h3>Articolo 3 &#8211; Definizioni e requisiti tecnici particolari direttiva PED</h3>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Recipiente:</strong></span> <em>&#8220;un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di una o più camere&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Le attrezzature a pressione indicate alle <strong>lettere a) e b) art.1</strong>, classificate in conformità a quanto previsto dall&#8217;<strong>art. 9</strong> e <strong>allegato 2</strong>, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell&#8217;<strong>allegato 1</strong>: recipienti, ad eccessione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:</p>
<ol>
<li>Gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui <strong>tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile</strong> è superiore di almeno 0,5 bar alla <strong>pressione atmosferica normale</strong> (1.013 mbar) entro i seguenti limiti:
<ul>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 1</strong>, quando il voume è superiore a 1 litro e il prodotto <strong>PSxV</strong> è superiore a <strong>25 bar-L</strong>, nonché quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a <strong>200 bar</strong> (allegato 2, tabella 1)</li>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 2</strong>, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto <strong>PSxV</strong> è superiore a <strong>50 bar-L</strong>, nonché quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a <strong>1000 bar</strong>, oltre a tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (<strong>allegato 2, tabella 4</strong>)</li>
</ul>
</li>
<li>Liquidi con una <strong>tensione di vapore</strong> alla <strong>temperatura massima ammissibile</strong> inferiore o pari a <strong>0,5 bar</strong> oltre la <strong>pressione atmosferica normale</strong> (1.013 mbar), entro i seguenti limiti
<ul>
<li>per tutti i fluidi del <strong>gruppo 1</strong>, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto <strong>PSxV</strong> è superiore a <strong>200 bar-L</strong> nonché quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a <strong>500 bar</strong> (<strong>allegato 2, tabella 3</strong>);</li>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 2</strong>, quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a <strong>10 bar</strong> e il prodotto <strong>PSxV</strong> è superiore a <strong>10000 bar-L</strong> (<strong>allegato 2, tabella 4</strong></li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3>Esempi di attrezzature a pressione soggette alla direttiva PED</h3>
<h4>Attrezzature a pressione esposte alla fiamma o ad altro tipo di riscaldamento che presentano un rischio di surriscaldamento, di cui all&#8217;art. 3 paragrafo 1, lettera b</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Attrezzature a pressione a focolore o altro dipo di riscaldamento</strong></span> <em>, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperatura superiore a 110°C, quando i volume è superiore a 2 litri, nonchè tutte le pentole a pressione (<strong>allegato 2, tabella 5</strong>)</em></p></blockquote>
<p>Tra le suddette attrezzature figurano:</p>
<ul>
<li>i <strong>generatori di vapore e di acqua surriscaldata</strong> di cui all&#8217;<strong>art.3, punto 1.b</strong>, come le <strong>caldaie a recupero</strong>, <strong>caldaie per l&#8217;incenerimento rifiuti</strong>, <strong> caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione</strong>, le <strong>pentole a pressione</strong></li>
</ul>
<p>Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che:</p>
<ul style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l&#8217;immissione e lo smaltimento del calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale;</li>
<li>se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi o la corrosione;</li>
<li>si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati da depositi;</li>
<li>si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo dopo il disinserimento dell&#8217;attrezzatura;</li>
<li>si prendano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma;</li>
</ul>
<h4>Tubazioni</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Tubazioni</strong></span>: <em>&#8221; i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorchè essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni. </em></p></blockquote>
<p>La categoria di rischio delle <strong>tubazioni</strong>, è definita dal prodotto <strong>PxDN</strong> in cui <strong>P</strong> è la pressione di esercizio in <strong>bar</strong> e <strong>DN</strong> è la dimensione nominale (adimensionale) che caratterizza la sezione delle tubazioni (<strong>art.1, punto 2, lettera m</strong>).<br />
<span style="color: #ec6707;"><strong>Tubazioni destinate a contenere</strong></span>:</p>
<ol>
<li>gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui <strong>tensione di vapore</strong> alla <strong>temperatura massima ammissibile</strong> è superiore di <strong>0,5 bar</strong> alla <strong> pressione atmosferica normale</strong> (1,013 mbar), entro i seguenti limiti
<ul>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 1</strong>, quando la <strong>DN</strong> è superiore a 32 e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 1000 bar (<strong>allegato 2, tabella 8</strong>);</li>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 2</strong>, quando la <strong>DN</strong> è superiore a 32 e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 1000 bar (<strong>allegato 2, tabella 8</strong>(</li>
</ul>
</li>
<li>liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1,013 mbar), entro i seguenti limiti:
<ul>
<li>per tutti i fluidi del <strong>gruppo 1</strong>, quando la <strong>DN</strong> è superiore a 25 e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 2000 bar (<strong>allegato 2, tabella 8</strong>);</li>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 2</strong>, quando il <strong>PS</strong> è superiore a 10 bar, la <strong>DN</strong> è superiore a 200 e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 5000 bar (<strong>allegato 2, tabella 9</strong>);</li>
</ul>
</li>
</ol>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Attenzione, sono esclusi dal campo di applicazione</strong></span>: le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall&#8217;ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell&#8217;impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificamente per la condotta, fatta eccezzione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e della centrale di spinta; le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici.</p>
<p><strong><span style="color: #ec6707;"><strong>NB</strong></span> <u>vedi relative linee guida Europee sulla Direttiva PED</u> </strong></p></blockquote>
<h4>Accessori a pressione</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Accessori a pressione</strong></span>: <em>&#8220;i dispositivi aventi funzioni di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione&#8221;</em></p></blockquote>
<p><strong>Accessori a pressione</strong>, che attivano i sistemi di regolazione (esempio: <strong>valvole a sfera</strong>, <strong>a saracinesca</strong>, valvolame in genere, ecc&#8230;), destinati ad attrezzature a pressione, anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.<br />
Gli accessori di sicurezza devono:</p>
<ul>
<li>essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti all&#8217;uso previsto e da tener conto, se del caso, delle esigenze in materia di manutenzione di prova dei dispositivi stessi;</li>
<li>essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni;</li>
<li>essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sitema <strong>&#8220;fail-safe&#8221;</strong>, un <strong>sistema a ridondanza, la diversità e un sistema di autocontrollo</strong>;</li>
</ul>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>NB:</strong></span>: <em>Negli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10</em>;</p></blockquote>
<h4>Accessori di sicurezza</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Accessori di sicurezza:</strong></span>: <em>&#8220;i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:</em></p>
<ul>
<ul>
<li>i dispositivi di limitazione della pressione</li>
<li>i dispositivi di controllo della temperatura</li>
</ul>
</ul>
<p>&#8221;</p>
<p>;</p></blockquote>
<p><strong>Accessori di sicurezza</strong>, (esempio: <strong>valvole di sicurezza</strong>, ecc&#8230;), destinati ad attrezzature a pressione anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme. Per attrezzature a pressione si intendono anche gli accessori di sicurezza (esempio: <strong>valvole di sicurezza</strong>) ed accessori a pressione (esempio: <strong> valvole a sfera, a saracinesca, valvolame in genere</strong> ecc&#8230;). L&#8217;allegato 2 della Direttiva riporta le tabelle di valutazione della conformità mediante le quali, in base alla pressione massima ammissibile <strong>PS</strong>, a volume <strong>V</strong> o alla dimensione nominale <strong>DN </strong>ed al gruppo di fluido contenuto, si può determinare la categoria di appartenenza: <strong>gruppo 1 fuidi pericolosi,</strong> <strong>gruppo 2 tutti gli altri</strong>, è possibile determinare sia la categoria di rischio dell&#8217;attrezzatura, dalla prima alla quarta secondo criteri di rischio crescente, sia il tipo di modulo applicabile ad ogni categoria di rischio. Le <strong>valvole di sicurezza</strong>, considerate accessori di sicurezza, sono classificate nella categoria più a rischio, cioè la quarta. Eccezzionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche, possono essere classificati nella stessa categoria dell&#8217;attrezzatura da proteggere. Nelle tabelle di valutazione della conformità, <strong>le valvole a sfera, le saracinesche ed il valvolame in genere,</strong> considerati accessori a pressione e montati generalmente su tubazioni, rientrano sotto la voce tubazioni, le tabelle applicabili sono pertanto la 6,7,8,9 e più precisamente:</p>
<ul>
<li><strong>Tabella 6</strong>: valvolame utilizzato con <strong>gas pericolosi</strong> (metano, propano,GPL, butano, ossigeno, acetilene, ecc&#8230;) soggetto a <strong>marcature CE</strong> quando <strong>DN</strong> è superiore a 25mm;</li>
<li><strong>Tabella 7</strong>: valvolame utilizzato con <strong>gas non pericolosi</strong> (aria compressa, vapore acqueo, azoto, ecc&#8230;) soggetto &lt; <strong>marcatura CE</strong> quando <strong>DN</strong> è superiore a 35 mm e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 2000 bar;</li>
<li><strong>Tabella 8</strong>: valvolame utilizzato con <strong>liquidi pericolosi</strong> (liquidi infiammabili, comburenti, tossici, ecc&#8230;) soggetto a <strong>marcatura CE</strong> quando <strong>DN</strong> è superiore a 25 mm e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 2000 bar;</li>
<li><strong>Tabella 9</strong>:valvolame utilizzato con <strong>liquidi non pericolosi</strong> (acqua) soggetto a <strong>marcatura CE</strong> quando <strong>PS</strong> è superiore a 10 bar, <strong>DN</strong> è superiore a 200 mm e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 5000 bar;</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda invece gli accessori a pressione aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati dalle suddette tabelle, (esempio valvole di cui alla tabella 6 con <strong>DN</strong> uguale o inferiore a 25 mm), in base all&#8217;<strong>articolo 3 comma 3</strong> della Direttiva, le stesse, devono essere correttamente progettate e fabbricate, ed avere marcature che consentono l&#8217;individuazione del fabbricante ma, <strong>non devono</strong> recare la <strong>marcatura CE</strong>.</p>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>I dispositivi di limitazione</strong></span> <em>&#8220;che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l&#8217;attrezzatura come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di <strong>misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)</strong> &#8220;</em>;</p></blockquote>
<h5>I dispositivi di limitazione della pressione</h5>
<p>Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressioni non superi in permanenza la pressione massima ammissibile <strong>PS</strong>; è tuttavia ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, allre prescrizioni di cui al punto 7.3; cioè, specialmente per i recipienti a pressione il picco temporaneo di pressione deve essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile.</p>
<h5>I dispositivi di controllo della temperatura</h5>
<p>Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.</p>
<h4>Insiemi</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Insiemi:</strong></span> <em>&#8220;varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costruire un tutto integrato&#8221;</em>;</p></blockquote>
<p><strong>Gli insiemi</strong> di cui all&#8217;<strong>art. 3, comma 2, lettere a),b) e c)</strong>, devono soddisfare i requsiiti essenziali enunciati nell&#8217;<strong>allegato 1</strong> qualora abbiano le seguenti caratteristiche:</p>
<ul style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>gli insiemi previsti per la produzione di vapore o acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C, contenenti almeno un&#8217;attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;</li>
<li>gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere commercializzate e messi in servizio come insiemi;</li>
<li>in deroga a quanto disposto, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110 °C, alimentati con combustibile solido, con <strong>PSxV</strong> superiore a 50 bar-L, debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3, 4, 5a e 5b dell&#8217;Allegato 1.</li>
</ul>
<p>Gli insiemi delle attrezzature devono essere progettate in modo che:</p>
<ul>
<li>Gli elementi da assemblare siano adatti ed affidabili per l&#8217;applicazione prevista; tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati</li>
</ul>
<h4>Articolo 3, comma 3</h4>
<p>In deroga a quanto previsto dall&#8217;art.4, comma 1 (vedi pag.25 della guida scaricabile), sono consentite l&#8217;immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente da comma 1, lettera a), b) e c), e da comma 2, purchè progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso dello stato di fabbricazione appartenente all&#8217;Unione Europea o aderente all&#8217;accordo istitutivo dello Spazio Economico Europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti <a href="http://www.stleonardo.com/manualistica-tecnica/" target="blank" rel="follow noopener noreferrer">istruzioni per l&#8217;uso</a> e hanno marcature che consentono l&#8217;individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio (esempi a pag. 41-44)</p>
<p>E’ possibile scaricare la guida pratica pubblicata dall’ISPESL per poter meglio comprendere l’iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione: per ulteriori approfondimenti scarica subito le <a href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-1.pdf?x75651" target="_blank" rel="follow noopener noreferrer">linee guida complete alla PED parte 1</a> pubblicate dall&#8217;<strong>ISPESL</strong></p>
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<div style="box-sizing: border-box; padding: 1em; margin: 1em auto; border-radius: 10px; max-width: 320px; text-align: center; background-color: #ff7214 !important;"><a class="btn btn-primary btn-large cta" style="font-size: 2em; color: white;" href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-1.pdf?x75651" rel="follow">SCARICA SUBITO<br />
Linee guida PED Parte 1!</a></div>
</div>
<p>Per approfondimenti, abbiamo reso disponibile anche la <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa-parte-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parte due della guida PED</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa/">Direttiva Ped &#8211; 97/23/CE &#8211; guida completa pt.1/2</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com">StLeonardo</a>.</p>
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