Direttiva Ped – 97/23/CE – guida completa pt.1/2

direttiva ped 97 23 CE

97/23/CE Direttiva PED che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi

La Direttiva 97/23/CE denominata comunemente PED è una Direttiva di prodotto e disciplina la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’installazione in sicurezza di apparecchi in pressione. Con tale Direttiva si regola che l’apparecchiatura o l’impianto a pressone debbano essere valutati da un ente certificatore in modo da poter rilasciare la conformità del prodotto o del processo alle condizioni fissate dalle Direttive Europee. Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati dalla Direttiva PED devono essere comunicate all’ISPESL (D.M. n. 329704)
Nell’ambito dei servizi di consulenza e formazione offerti da Studio Leonardo, con riferimento alla costruzione di manuali tecnici per apparecchiature a pressionele direttive, normative e linee guida Ped rivestono un ruolo fondamentale. Di seguito ti racconto tutto quello che c’è da sapere attraverso una guida facile e intuitiva. In un prossimo articolo, ti presenterò la parte 2 della guida PED

Introduzione alla direttiva Ped

Recepita in Italia con D.Lgs del 25/02/2000 n°93, la direttiva Ped evidenzia un iter tecnico-procedurale per la produzione di apparecchi a pressione ed è diretta a Fabbricanti, Organismi notificati, Utenti, Stati Membri e CEN. Con riferimento al decreto recepito in Italia, essa si compone di 22 Articoli e sette allegati. L’allegato 1 è il fulcro della normativa inquanto illustra i requisiti obbligatori di sicurezza che devono essere rispettati dai fabbricanti di attrezzature a pressione.

Princìpi generali Ped

In tema di fabbricazione di attrezzature a pressione, queste devono essere progettate, costruite, controllate, equipaggiate ed installate in sicurezza, anticipando anche i pericoli derivanti da utilizzi impropri; cioè devono:

  • eliminare o ridurre i rischi;
  • applicare misure di protezione contro i rischi;
  • informare gli utenti dei rischi residui;

I Confini del mercato delle attrezzature a pressione marcate CE

Tale normativa si applica nelle regioni della European free trade association (EFTA) e dell’European Economic Area (EEA).
In particolare sono coinvolti i seguenti paesi:

  • Austria;
  • Belgio;
  • Lussenburgo;
  • Danimarca;
  • Francia;
  • Finlandia;
  • Gran Bretagna;
  • Grecia;
  • Germania;
  • Italia;
  • Irlanda;
  • Olanda;
  • Portogallo;
  • Spagna;
  • Svezia;

Campo di applicazione e definizioni Direttiva Ped

Articolo 1

Le disposizione del presente decreto si applicano alla progettazione, fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

  • Per Pressione “P”si intende: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo;
  • Per Pressione massima ammissibile “PS” si intende: la pressione massima per la quale l’attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita in un punto specificato dal fabbricante. Si tratta del punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell’attrezzatura o, se non idoneo, di qualsiasi altro punto specificato;
  • Per Temperatura minima/massima ammissibile “TS” si intendono: le temperature minime e massime per le quali l’attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;
  • Per volume “V” si intende: il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;
  • Per Dimensione nominale “DN” si intende: la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazioni diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. E’ contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero
  • Per Giunzioni permanenti si intendono: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;
  • Per fluidi si intendono: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenenre una sospensione di solidi;
  • Per Approvazione europea di materiali si intende: un documento tecnico che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata

Attrezzature a Pressione

I recipienti, i generatori di vapore, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate quali flange, raccordi, manicotti, supporti alette mobile

Articolo 3 – Definizioni e requisiti tecnici particolari direttiva PED

Recipiente: “un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di una o più camere”

Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a) e b) art.1, classificate in conformità a quanto previsto dall’art. 9 e allegato 2, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell’allegato 1: recipienti, ad eccessione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:

  1. Gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar) entro i seguenti limiti:
    • per i fluidi del gruppo 1, quando il voume è superiore a 1 litro e il prodotto PSxV è superiore a 25 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato 2, tabella 1)
    • per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PSxV è superiore a 50 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, oltre a tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato 2, tabella 4)
  2. Liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti
    • per tutti i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PSxV è superiore a 200 bar-L nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato 2, tabella 3);
    • per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PSxV è superiore a 10000 bar-L (allegato 2, tabella 4

Esempi di attrezzature a pressione soggette alla direttiva PED

Attrezzature a pressione esposte alla fiamma o ad altro tipo di riscaldamento che presentano un rischio di surriscaldamento, di cui all’art. 3 paragrafo 1, lettera b

Attrezzature a pressione a focolore o altro dipo di riscaldamento , con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperatura superiore a 110°C, quando i volume è superiore a 2 litri, nonchè tutte le pentole a pressione (allegato 2, tabella 5)

Tra le suddette attrezzature figurano:

  • i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all’art.3, punto 1.b, come le caldaie a recupero, caldaie per l’incenerimento rifiuti, caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione, le pentole a pressione

Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che:

  • siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l’immissione e lo smaltimento del calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale;
  • se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi o la corrosione;
  • si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati da depositi;
  • si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo dopo il disinserimento dell’attrezzatura;
  • si prendano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma;

Tubazioni

Tubazioni: ” i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorchè essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni.

La categoria di rischio delle tubazioni, è definita dal prodotto PxDN in cui P è la pressione di esercizio in bar e DN è la dimensione nominale (adimensionale) che caratterizza la sezione delle tubazioni (art.1, punto 2, lettera m).
Tubazioni destinate a contenere:

  1. gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1,013 mbar), entro i seguenti limiti
    • per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PSxDN è superiore a 1000 bar (allegato 2, tabella 8);
    • per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PSxDN è superiore a 1000 bar (allegato 2, tabella 8(
  2. liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1,013 mbar), entro i seguenti limiti:
    • per tutti i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PSxDN è superiore a 2000 bar (allegato 2, tabella 8);
    • per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto PSxDN è superiore a 5000 bar (allegato 2, tabella 9);

Attenzione, sono esclusi dal campo di applicazione: le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificamente per la condotta, fatta eccezzione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e della centrale di spinta; le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici.

NB vedi relative linee guida Europee sulla Direttiva PED

Accessori a pressione

Accessori a pressione: “i dispositivi aventi funzioni di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione”

Accessori a pressione, che attivano i sistemi di regolazione (esempio: valvole a sfera, a saracinesca, valvolame in genere, ecc…), destinati ad attrezzature a pressione, anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.
Gli accessori di sicurezza devono:

  • essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti all’uso previsto e da tener conto, se del caso, delle esigenze in materia di manutenzione di prova dei dispositivi stessi;
  • essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni;
  • essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sitema “fail-safe”, un sistema a ridondanza, la diversità e un sistema di autocontrollo;

NB:: Negli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10;

Accessori di sicurezza

Accessori di sicurezza:: “i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:

    • i dispositivi di limitazione della pressione
    • i dispositivi di controllo della temperatura

;

Accessori di sicurezza, (esempio: valvole di sicurezza, ecc…), destinati ad attrezzature a pressione anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme. Per attrezzature a pressione si intendono anche gli accessori di sicurezza (esempio: valvole di sicurezza) ed accessori a pressione (esempio: valvole a sfera, a saracinesca, valvolame in genere ecc…). L’allegato 2 della Direttiva riporta le tabelle di valutazione della conformità mediante le quali, in base alla pressione massima ammissibile PS, a volume V o alla dimensione nominale DN ed al gruppo di fluido contenuto, si può determinare la categoria di appartenenza: gruppo 1 fuidi pericolosi, gruppo 2 tutti gli altri, è possibile determinare sia la categoria di rischio dell’attrezzatura, dalla prima alla quarta secondo criteri di rischio crescente, sia il tipo di modulo applicabile ad ogni categoria di rischio. Le valvole di sicurezza, considerate accessori di sicurezza, sono classificate nella categoria più a rischio, cioè la quarta. Eccezzionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche, possono essere classificati nella stessa categoria dell’attrezzatura da proteggere. Nelle tabelle di valutazione della conformità, le valvole a sfera, le saracinesche ed il valvolame in genere, considerati accessori a pressione e montati generalmente su tubazioni, rientrano sotto la voce tubazioni, le tabelle applicabili sono pertanto la 6,7,8,9 e più precisamente:

  • Tabella 6: valvolame utilizzato con gas pericolosi (metano, propano,GPL, butano, ossigeno, acetilene, ecc…) soggetto a marcature CE quando DN è superiore a 25mm;
  • Tabella 7: valvolame utilizzato con gas non pericolosi (aria compressa, vapore acqueo, azoto, ecc…) soggetto < marcatura CE quando DN è superiore a 35 mm e il prodotto PSxDN è superiore a 2000 bar;
  • Tabella 8: valvolame utilizzato con liquidi pericolosi (liquidi infiammabili, comburenti, tossici, ecc…) soggetto a marcatura CE quando DN è superiore a 25 mm e il prodotto PSxDN è superiore a 2000 bar;
  • Tabella 9:valvolame utilizzato con liquidi non pericolosi (acqua) soggetto a marcatura CE quando PS è superiore a 10 bar, DN è superiore a 200 mm e il prodotto PSxDN è superiore a 5000 bar;

Per quanto riguarda invece gli accessori a pressione aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati dalle suddette tabelle, (esempio valvole di cui alla tabella 6 con DN uguale o inferiore a 25 mm), in base all’articolo 3 comma 3 della Direttiva, le stesse, devono essere correttamente progettate e fabbricate, ed avere marcature che consentono l’individuazione del fabbricante ma, non devono recare la marcatura CE.

I dispositivi di limitazione “che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l’attrezzatura come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR);

I dispositivi di limitazione della pressione

Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressioni non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, allre prescrizioni di cui al punto 7.3; cioè, specialmente per i recipienti a pressione il picco temporaneo di pressione deve essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile.

I dispositivi di controllo della temperatura

Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.

Insiemi

Insiemi: “varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costruire un tutto integrato”;

Gli insiemi di cui all’art. 3, comma 2, lettere a),b) e c), devono soddisfare i requsiiti essenziali enunciati nell’allegato 1 qualora abbiano le seguenti caratteristiche:

  • gli insiemi previsti per la produzione di vapore o acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C, contenenti almeno un’attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;
  • gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere commercializzate e messi in servizio come insiemi;
  • in deroga a quanto disposto, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110 °C, alimentati con combustibile solido, con PSxV superiore a 50 bar-L, debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3, 4, 5a e 5b dell’Allegato 1.

Gli insiemi delle attrezzature devono essere progettate in modo che:

  • Gli elementi da assemblare siano adatti ed affidabili per l’applicazione prevista; tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati

Articolo 3, comma 3

In deroga a quanto previsto dall’art.4, comma 1 (vedi pag.25 della guida scaricabile), sono consentite l’immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente da comma 1, lettera a), b) e c), e da comma 2, purchè progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso dello stato di fabbricazione appartenente all’Unione Europea o aderente all’accordo istitutivo dello Spazio Economico Europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti istruzioni per l’uso e hanno marcature che consentono l’individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio (esempi a pag. 41-44)

E’ possibile scaricare la guida pratica pubblicata dall’ISPESL per poter meglio comprendere l’iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione: per ulteriori approfondimenti scarica subito le linee guida complete alla PED parte 1 pubblicate dall’ISPESL

Per approfondimenti, abbiamo reso disponibile anche la parte due della guida PED