La Direttiva Macchine 2006/42/CE

immagine direttiva macchine

In questo articolo voglio raccontarti brevemente di quelle novità che hanno caratterizzato l’elaborazione della direttiva macchine, aspetto che, in tema di manualistica tecnica è caldeggiato venga approfondito in maniera adeguata.

Direttiva macchine: Campo di applicazione

La Direttiva Macchine si applica ai seguenti prodotti:

  • macchine;
  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • quasi-macchine;

La direttiva macchine: definizione “macchina”

Nella direttiva in esame, la definizione di macchina ha a che fare con:

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana;
  • insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego;
  • pronto per essere istallato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o istallato in un edificio o in una costruzione;
  • per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
  • insieme di parti di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento;

La direttiva macchine: Definizione “quasi-macchina”

Rispetto a quanto sopra, occorre operare un distinguo per quanto riguarda la definizione di “quasi-macchina” che pertiene:

  • insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi – macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate ad altre macchine o ad altra quasi – macchine.

I requisiti essenziali e condizioni necessarie e sufficienti della direttiva macchine

Il processo iterativo della valutazione dei rischi

Con il processo iterativo della valutazione dei rischi il fabbricante:

  • stabilisce i limiti della macchina che comprende l’uso previsto e l’uso scorretto ;
  • individua i pericoli a cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne conseguono;
  • stima i rischi tenendo conto della gravità dell’eventuale lesione o danno alla salute e alla probabilità che si verifichi;
  • valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio;
  • elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano applicando le misure di protezione.

N.B.:
PERICOLO: una potenziale fonte di lesione o danno alla salute.
RISCHIO: combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa.

 

Principi d’integrazione della sicurezza

  1. per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
  2. informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale;
  3. in sede di progettazione e di costruzione della macchina, all’atto della redazione delle istruzioni in fabbricante deve prendere in considerazione l’uso scorretto della macchina ragionevolmente prevedibile. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l’attenzione dell’utilizzatore sulle controindicazioni nell’uso.

Progettazione della macchina ai fini della movimentazione

La Direttiva Macchine, è molto chiara al riguardo e,in fase di progettazione della macchina ai fini della movimentazione, è importante tenere in considerazione quanto segue:

  • durante il trasporto della macchina non devono potersi verificare spostamenti intempestivi né pericoli, se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni.

Rischi dovuti agli elementi mobili

  • le istruzioni e un’indicazione sulla macchina devono individuare i dispositivi di protezione specifici e le modalità di impiego.

Informazioni e avvertenze sulla macchina

Le informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite preferibilmente in forma di simboli o pittogrammi facilmente comprensibili; qualsiasi informazione deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità.

Informazione e dispositivi di informazione

Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere fornite in forma chiara e facilmente comprensibile.

Dispositivi di allarme

Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo da un’avaria di una macchina, la macchina deve essere attrezzata in modo tale da emettere un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato; devono essere applicate, inoltre, le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.

Avvertenze in merito ai rischi residui

Nel caso in cui permangano dei rischi devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.

Marcatura delle macchine:

Ogni macchina deve recare le seguenti indicazioni:

  • ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante;
  • designazione della macchina;
  • marcatura CE;
  • designazione della serie o del tipo;
  • eventualmente, numero di serie;
  • anno di costruzione, l’anno in cui si è cioè concluso il processo di fabbricazione.

Istruzioni

Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere “istruzioni originali” o una “traduzione delle istruzioni originali”. Infine, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.

Principi generali della redazione

Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura “Istruzioni originali”. Qualora non esistano “Istruzioni originali” il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nelle lingue di tale zona. In caso di macchine destinate all’utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni devono tenere conto del livello di formazione e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare.

Contenuto delle istruzioni

Ciascun manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. una descrizione dell’uso previsto della macchina;
  2. le informazioni in merito ai rischi residui che permangono.

Per un apprfondimento, nell’articolo istruzioni per l’uso entriamo nel merito, dettagliato, di tale argomento

Pubblicazioni illustrative o promozionali

Le pubblicazioni illustrative che descrivono la macchina non possono essere in contraddizione con le seguenti istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza.

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