<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direttive &#8211; StLeonardo</title>
	<atom:link href="https://www.stleonardo.com/direttive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stleonardo.com</link>
	<description>Manualistica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2020 09:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2020/11/IconaPittogrammaStudioLeonardo-150x150.png</url>
	<title>Direttive &#8211; StLeonardo</title>
	<link>https://www.stleonardo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Direttiva Macchine 2006/42/CE</title>
		<link>https://www.stleonardo.com/direttiva-macchine-2006-42-ce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Poeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 08:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direttive]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[avvertenze]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva macchine]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[marcatura macchina]]></category>
		<category><![CDATA[movimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[processo iterativo]]></category>
		<category><![CDATA[quasi-macchina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stleonardo.com/?p=329</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo articolo voglio raccontarti brevemente di quelle novità che... </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com/direttiva-macchine-2006-42-ce/">La Direttiva Macchine 2006/42/CE</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com">StLeonardo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In questo articolo voglio raccontarti brevemente di quelle novità che hanno caratterizzato l&#8217;elaborazione della <strong>direttiva macchine</strong>, aspetto che, in tema di <strong>manualistica tecnica</strong> è caldeggiato venga approfondito in maniera adeguata.<br />
<span id="more-329"></span></p>
<h2>Direttiva macchine: Campo di applicazione</h2>
<p>La <strong>Direttiva Macchine</strong> si applica ai seguenti prodotti:</p>
<ul>
<li>macchine;</li>
<li>attrezzature intercambiabili;</li>
<li>componenti di sicurezza;</li>
<li>accessori di sollevamento;</li>
<li>catene, funi e cinghie;</li>
<li>dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;</li>
<li>quasi-macchine;</li>
</ul>
<h2>La direttiva macchine: definizione &#8220;macchina&#8221;</h2>
<p>Nella direttiva in esame, la definizione di macchina ha a che fare con:</p>
<ul>
<li>insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana;</li>
<li>insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego;</li>
<li>pronto per essere istallato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o istallato in un edificio o in una costruzione;</li>
<li>per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;</li>
<li>insieme di parti di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento;</li>
</ul>
<h2>La direttiva macchine: Definizione &#8220;quasi-macchina&#8221;</h2>
<p>Rispetto a quanto sopra, occorre operare un distinguo per quanto riguarda la definizione di &#8220;quasi-macchina&#8221; che pertiene:</p>
<ul>
<li>insiemi che costituiscono <em>quasi una macchina</em>, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi – macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate ad altre macchine o ad altra quasi – macchine.</li>
</ul>
<h2>I requisiti essenziali e condizioni necessarie e sufficienti della direttiva macchine</h2>
<h3>Il processo iterativo della valutazione dei rischi</h3>
<p>Con il <strong>processo iterativo della valutazione dei rischi</strong> il fabbricante:</p>
<ul>
<li>stabilisce i limiti della macchina che comprende l’uso previsto e l’uso scorretto ;</li>
<li>individua i pericoli a cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne conseguono;</li>
<li>stima i rischi tenendo conto della gravità dell’eventuale lesione o danno alla salute e alla probabilità che si verifichi;</li>
<li>valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio;</li>
<li>elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano applicando le misure di protezione.</li>
</ul>
<blockquote><p>N.B.:<br />
<strong>PERICOLO</strong>: una potenziale fonte di lesione o danno alla salute.<br />
<strong>RISCHIO:</strong> combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Principi d’integrazione della sicurezza</h2>
<ol>
<li>per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile;</li>
<li>informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale;</li>
<li>in sede di progettazione e di costruzione della macchina, all’atto della redazione delle istruzioni in fabbricante deve prendere in considerazione l’uso scorretto della macchina ragionevolmente prevedibile. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l’attenzione dell’utilizzatore sulle controindicazioni nell’uso.</li>
</ol>
<h2>Progettazione della macchina ai fini della movimentazione</h2>
<p>La Direttiva Macchine, è molto chiara al riguardo e,in fase di progettazione della macchina ai fini della movimentazione, è importante tenere in considerazione quanto segue:</p>
<ul>
<li>durante il trasporto della macchina non devono potersi verificare spostamenti intempestivi né pericoli, se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni.</li>
</ul>
<h2>Rischi dovuti agli elementi mobili</h2>
<ul>
<li>le istruzioni e un’indicazione sulla macchina devono individuare i dispositivi di protezione specifici e le modalità di impiego.</li>
</ul>
<h2>Informazioni e avvertenze sulla macchina</h2>
<p>Le informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite preferibilmente in forma di simboli o pittogrammi facilmente comprensibili; qualsiasi informazione deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità.</p>
<h2>Informazione e dispositivi di informazione</h2>
<p>Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere fornite in forma chiara e facilmente comprensibile.</p>
<h2>Dispositivi di allarme</h2>
<p>Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo da un’avaria di una macchina, la macchina deve essere attrezzata in modo tale da emettere un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato; devono essere applicate, inoltre, le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.</p>
<h2>Avvertenze in merito ai rischi residui</h2>
<p>Nel caso in cui permangano dei rischi devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.</p>
<h2>Marcatura delle macchine:</h2>
<p>Ogni macchina deve recare le seguenti indicazioni:</p>
<ul>
<li>ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante;</li>
<li>designazione della macchina;</li>
<li>marcatura CE;</li>
<li>designazione della serie o del tipo;</li>
<li>eventualmente, numero di serie;</li>
<li>anno di costruzione, l’anno in cui si è cioè concluso il processo di fabbricazione.</li>
</ul>
<h2>Istruzioni</h2>
<p>Ogni macchina deve essere accompagnata da <a href="http://www.stleonardo.com/istruzioni-per-l-uso/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">istruzioni per l’uso</a> nella o nelle <strong>lingue comunitarie ufficiali</strong> dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere <strong>“istruzioni originali”</strong> o una <strong>“traduzione delle istruzioni originali”</strong>. Infine, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.</p>
<h2>Principi generali della redazione</h2>
<p>Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura “Istruzioni originali”. Qualora non esistano “Istruzioni originali” il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nelle lingue di tale zona. In caso di macchine destinate all’utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni devono tenere conto del livello di formazione e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare.</p>
<h2>Contenuto delle istruzioni</h2>
<p>Ciascun manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p>
<ol>
<li>una descrizione dell’uso previsto della macchina;</li>
<li>le informazioni in merito ai rischi residui che permangono.</li>
</ol>
<p>Per un apprfondimento, nell&#8217;articolo <a href="http://www.stleonardo.com/istruzioni-per-l-uso/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">istruzioni per l&#8217;uso</a> entriamo nel merito, dettagliato, di tale argomento</p>
<h2>Pubblicazioni illustrative o promozionali</h2>
<p>Le pubblicazioni illustrative che descrivono la macchina non possono essere in contraddizione con le seguenti istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza.</p>
<h2>Come ottimizzare l&#8217;applicazione della Direttiva Macchine?</h2>
<p>Per ottimizzare i processi legati alla costruzioni di istruzioni per l&#8217;uso e manualistica tecnica in generale, prova il <a href="http://www.demiox.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">software Demiox, gestionale professionale per la tua manualistica tecnica</a><br />
<a href="http://www.demiox.com/" rel="follow"><img loading="lazy" class="aligncenter wp-image-74 size-full" title="Scopri Demiox - software per manualistica tecnica" src="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2015/11/ST-Demiox.png?x75651" alt="scopri demiox software per manualistica tecnica direttiva macchine" width="565" height="318" srcset="https://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2015/11/ST-Demiox.png 565w, https://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2015/11/ST-Demiox-300x169.png 300w" sizes="(max-width: 565px) 100vw, 565px" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com/direttiva-macchine-2006-42-ce/">La Direttiva Macchine 2006/42/CE</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com">StLeonardo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direttiva Ped – 97/23/CE – guida completa pt.2/2</title>
		<link>https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Poeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 18:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direttive]]></category>
		<category><![CDATA[97/23/CE]]></category>
		<category><![CDATA[articoli ped]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ped]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva ped]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[normativa ped]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione conformità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stleonardo.com/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[<p>97/23/CE Direttiva PED che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione... </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa-parte-2/">Direttiva Ped – 97/23/CE – guida completa pt.2/2</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com">StLeonardo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>97/23/CE Direttiva PED che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi &#8211; Parte 2/2</h2>
<p>Questo documento rappresenta la seconda parte della guida alla <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Direttiva <strong>97/23/CE</strong> denominata comunemente <strong>PED</strong></a>. Si tratta di una <strong>Direttiva di prodotto</strong> che disciplina la <u>progettazione</u>, la <u>costruzione</u>, l’<u>equipaggiamento</u> e l’<u>installazione</u> in sicurezza di <strong>apparecchi in pressione</strong>.<span id="more-285"></span> Con tale Direttiva si regola che l’apparecchiatura o l’impianto a pressone debbano essere valutati da un <strong>ente certificatore</strong> in modo da poter rilasciare la <strong>conformità del prodotto o del processo</strong> alle condizioni fissate dalle Direttive Europee. <u>Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati dalla Direttiva PED devono essere comunicate all’ISPESL (<strong>D.M. n. 329704</strong>)</u><br />
Nell&#8217;ambito dei <a href="http://www.stleonardo.com/consulenza-manualistica-normativa-standard-qualita/" rel="follow">servizi di consulenza e formazione offerti da Studio Leonardo</a>, con riferimento alla <a href="http://www.stleonardo.com/manualistica-tecnica/" rel="follow">costruzione di manuali tecnici</a> per <strong>apparecchiature a pressione</strong>le <em>direttive, normative e linee guida Ped</em> rivestono un ruolo fondamentale. Di seguito ti racconto tutto quello che c&#8217;è da sapere attraverso una guida facile e intuitiva. Se ancora non hai letto la <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parte 1 della guida completa PED</a>, ti invito a farlo prima di proseguire.</p>
<h2>Direttiva Ped &#8211; 97/23/CE &#8211; Tabelle di valutazione delle conformità</h2>
<h3>Recipienti di cui all&#8217;art.3, comma 1, lettera a), punto 1, secondo trattino &#8211; Tabella 2</h3>
<p><strong>Recipienti</strong> ( ad eccezione di quelli di cui all’art.3,comma1,lettera b,”attrezzature a pressione a focolare ecc…”) destinati a <strong>gas,gas disciolti sotto pressione,vapori e liquidi</strong> la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 50 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 1.000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori. <u>In via di eccezione,gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificate almeno nella categoria III</u>.</p>
<h3>Recipienti di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera a),punto2,primo trattino &#8211; Tabella 3</h3>
<p>Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all’art.3,comma1,lettera b,”attrezzature a pressione a focolare ecc…”) destinati a <strong>liquidi</strong> con una <strong>tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile</strong> inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale(1.013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 200 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar.</p>
<h3>Recipienti di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera a),punto2,secondo trattino &#8211; Tabella 4</h3>
<p>Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all’art.3,comma1,lettera b,”attrezzature a pressione a focolare ecc…”) destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale <strong>(1.013 mbar)</strong>, entro i seguenti limiti:<br />
fluidi del gruppo 2,quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a 10 bar e il prodotto<strong> PS x V</strong> è superiore a <strong>10.00 bar x litro</strong>, nonché quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a 1.000 bar. In via di eccezione gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all’art.3,comma 2, lettera c),sono oggetto di un esame <strong>CE</strong> della progettazione (modulo B1) allo scopo di controllare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti 2.10,2.11,3.4,e5a) e 5d) dell’allegato 1 o di un sistema di garanzia di qualità totale (modulo H).</p>
<h3>Recipienti di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera b). &#8211; Tabella 5</h3>
<p>Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,con rischio di surriscaldamento, destinati alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a <strong>110°C</strong>,quando il volume è superiore a <strong>2 litri</strong>,nonché tutte le pentole a pressione. In via di eccezione ,le pentole a pressione sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III.</p>
<h3>Tubazioni di cui all’art. 3,comma 1 ,lettera c),punto1,primo trattino. &#8211; Tabella 6</h3>
<p><strong>Tubazioni</strong> destinate a <strong>gas liquefatti,gas disciolti sotto pressione, vapore e liquidi</strong> la cui tensione di vapore alla <strong>temperatura massima ammissibile è superiore a 0,5 bar</strong> alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando DN è superiore a 25. In via di eccezione,le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti,secondo la tabella 6,alle categorie I e II devono essere classificate nella categoria III.</p>
<h3>Tubazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), punto1, secondo trattino &#8211; Tabella 7</h3>
<p><strong>Tubazioni</strong> destinate a gas liquefatti, <strong>gas disciolti sotto pressione, vapore e liquidi</strong> la cui <strong>tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile</strong> è superiore a <strong>0,5 bar</strong> alla <strong>pressione atmosferica normale</strong> (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: <strong>fluidi del gruppo 2</strong>, quando <strong>DN</strong> è superiore a 32 e il prodotto <strong>PS x DN</strong> è superiore a 1.000 bar. In via di eccezione,tutte le tubazioni destinate a contenere fluidi ad una temperatura superiore a 350°C ,appartenenti alla categoria II devono essere classificate secondo la tabella 7,nella categoria III.</p>
<h3>Tubazioni di cui all’art. 3, comma 1 , lettera c), punto2, primo trattino &#8211; Tabella 8</h3>
<p>Tubazioni destinate a: liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando DN è superiore a 25 e il prodotto PS x DN è superiore a 2.000 bar.</p>
<h3>Tubazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), punto2, secondo trattino &#8211; Tabella 9</h3>
<p>Tubazioni destinate a: liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2,quando PS è superiore a 10 bar,DN è superiore a 200 e il prodotto PS x DN è superiore a 5.000 bar.</p>
<h2>Esclusione particolare Articolo 3, comma 3 &#8211; Direttiva Ped 97/23/CE</h2>
<p>In questo caso le attrezzature a pressione e/o gli insiemi:</p>
<ul>
<ul>
<li>devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva della nazione<br />
di costruzione;</li>
<li>devono essere corredati di istruzioni per l’uso e recare marcature che consentono di individuare il fabbricante e i parametri d’uso (pressione,temperatura,capacità,fluido etc…);</li>
<li>non devono ottemperare ai requisiti essenziali;</li>
<li>non devono recare la marcatura CE;</li>
<li>godono del beneficio della libera circolazione in Europa;</li>
</ul>
</ul>
<p>Per i <strong>casi particolari</strong>, le <strong>procedure di valutazione della conformità</strong> e i dettagli legati alla <strong>progettazione</strong> rimandiamo alla <a href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-2.pdf?x75651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guida completa PED parte 2/2</a>.<br />
E’ possibile scaricare la guida pratica pubblicata dall’ISPESL per poter meglio comprendere l’iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione: per ulteriori approfondimenti scarica subito le <a href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-2.pdf?x75651" target="_blank" rel="follow noopener noreferrer">linee guida complete alla PED parte 2</a> pubblicate dall&#8217;<strong>ISPESL</strong></p>
<div style="margin: 0 auto; text-align: center; border-radius: 10px;">
<div style="box-sizing: border-box; padding: 1em; margin: 1em auto; border-radius: 10px; max-width: 320px; text-align: center; background-color: #ff7214 !important;"><a class="btn btn-primary btn-large cta" style="font-size: 2em; color: white;" href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-2.pdf?x75651" rel="follow">SCARICA SUBITO<br />
Linee guida PED Parte 2!</a></div>
</div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa-parte-2/">Direttiva Ped – 97/23/CE – guida completa pt.2/2</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com">StLeonardo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direttiva Ped &#8211; 97/23/CE &#8211; guida completa pt.1/2</title>
		<link>https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Poeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 17:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direttive]]></category>
		<category><![CDATA[97/23/CE]]></category>
		<category><![CDATA[articoli ped]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature a pressione]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ped]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva ped]]></category>
		<category><![CDATA[european economic area]]></category>
		<category><![CDATA[european free trade association]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[normativa ped]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stleonardo.com/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[<p>97/23/CE Direttiva PED che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione... </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa/">Direttiva Ped &#8211; 97/23/CE &#8211; guida completa pt.1/2</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com">StLeonardo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>97/23/CE Direttiva PED che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi</h2>
<p>La Direttiva <strong>97/23/CE</strong> denominata comunemente <strong>PED</strong> è una <strong>Direttiva di prodotto</strong> e disciplina la <u>progettazione</u>, la <u>costruzione</u>, l’<u>equipaggiamento</u> e l’<u>installazione</u> in sicurezza di <strong>apparecchi in pressione</strong>.<span id="more-252"></span> Con tale Direttiva si regola che l’apparecchiatura o l’impianto a pressone debbano essere valutati da un <strong>ente certificatore</strong> in modo da poter rilasciare la <strong>conformità del prodotto o del processo</strong> alle condizioni fissate dalle Direttive Europee. <u>Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati dalla Direttiva PED devono essere comunicate all’ISPESL (<strong>D.M. n. 329704</strong>)</u><br />
Nell&#8217;ambito dei <a href="http://www.stleonardo.com/consulenza-manualistica-normativa-standard-qualita/" rel="follow">servizi di consulenza e formazione offerti da Studio Leonardo</a>, con riferimento alla <a href="http://www.stleonardo.com/manualistica-tecnica/" rel="follow">costruzione di manuali tecnici</a> per <strong>apparecchiature a pressione</strong>le <em>direttive, normative e linee guida Ped</em> rivestono un ruolo fondamentale. Di seguito ti racconto tutto quello che c&#8217;è da sapere attraverso una guida facile e intuitiva. In un prossimo articolo, ti presenterò la <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa-parte-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parte 2 della guida PED</a></p>
<h2>Introduzione alla direttiva Ped</h2>
<p>Recepita in Italia con <strong>D.Lgs del 25/02/2000 n°93</strong>, la <strong>direttiva Ped</strong> evidenzia un iter tecnico-procedurale per la <strong>produzione di apparecchi a pressione</strong> ed è diretta a <i>Fabbricanti, Organismi notificati, Utenti, Stati Membri e CEN</i>. Con riferimento al decreto recepito in Italia, essa si compone di <strong>22 Articoli</strong> e <strong>sette allegati</strong>. L&#8217;allegato 1 è il fulcro della normativa inquanto illustra i requisiti obbligatori di sicurezza che devono essere rispettati dai fabbricanti di <strong>attrezzature a pressione</strong>.</p>
<h2>Princìpi generali Ped</h2>
<p>In tema di fabbricazione di <strong>attrezzature a pressione</strong>, queste devono essere progettate, costruite, controllate, equipaggiate ed installate in sicurezza, anticipando anche i pericoli derivanti da utilizzi impropri; cioè devono:</p>
<ul>
<li>eliminare o ridurre i rischi;</li>
<li>applicare misure di protezione contro i rischi;</li>
<li>informare gli utenti dei rischi residui;</li>
</ul>
<h3>I Confini del mercato delle attrezzature a pressione marcate CE</h3>
<p>Tale normativa si applica nelle regioni della <a href="http://www.efta.int/" rel="nofollow"><em>European free trade association</em> (<strong>EFTA</strong>)</a> e dell&#8217;<a href="http://www.efta.int/eea" rel="nofollow"><em>European Economic Area</em> (<strong>EEA</strong>)</a>.<br />
In particolare sono coinvolti i seguenti paesi:</p>
<ul>
<li><strong>Austria;</strong></li>
<li><strong>Belgio;</strong></li>
<li><strong>Lussenburgo;</strong></li>
<li><strong>Danimarca;</strong></li>
<li><strong>Francia;</strong></li>
<li><strong>Finlandia;</strong></li>
<li><strong>Gran Bretagna;</strong></li>
<li><strong>Grecia;</strong></li>
<li><strong>Germania;</strong></li>
<li><strong>Italia;</strong></li>
<li><strong>Irlanda;</strong></li>
<li><strong>Olanda;</strong></li>
<li><strong>Portogallo;</strong></li>
<li><strong>Spagna;</strong></li>
<li><strong>Svezia;</strong></li>
</ul>
<h2>Campo di applicazione e definizioni Direttiva Ped</h2>
<h3>Articolo 1</h3>
<p>Le disposizione del presente decreto si applicano alla progettazione, fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile <span style="color: #ec6707;"><strong>PS superiore a 0,5 bar</strong></span>.<br />
Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:</p>
<ul>
<li>Per <em>Pressione <span style="color: #ec6707;"><strong>&#8220;P&#8221;</strong></span></em>si intende: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo;</li>
<li>Per <em>Pressione massima ammissibile <span style="color: #ec6707;">&#8220;PS&#8221;</span></em> si intende: la pressione massima per la quale l&#8217;attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita in un punto specificato dal fabbricante. Si tratta del punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell&#8217;attrezzatura o, se non idoneo, di qualsiasi altro punto specificato;</li>
<li>Per <em>Temperatura minima/massima ammissibile <span style="color: #ec6707;">&#8220;TS&#8221;</span></em> si intendono: le temperature minime e massime per le quali l&#8217;attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;</li>
<li>Per <em>volume <span style="color: #ec6707;">&#8220;V&#8221;</span></em> si intende: il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;</li>
<li>Per <em>Dimensione nominale <span style="color: #ec6707;">&#8220;DN&#8221;</span></em> si intende: la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazioni diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. E&#8217; contrassegnata dalle iniziali <strong>DN</strong> seguite da un <strong>numero</strong></li>
<li>Per <em>Giunzioni permanenti</em> si intendono: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;</li>
<li>Per <em>fluidi</em> si intendono: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenenre una sospensione di solidi;</li>
<li>Per <em>Approvazione europea di materiali</em> si intende: un <strong>documento tecnico</strong> che definisce le <strong>caratteristiche dei materiali</strong> destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di <strong>attrezzature a pressione</strong>, che non hanno formato oggetto di una <strong>norma armonizzata</strong></li>
</ul>
<h3>Attrezzature a Pressione</h3>
<p>I <em>recipienti, i generatori di vapore, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate quali flange, raccordi, manicotti, supporti alette mobile</em></p>
<h3>Articolo 3 &#8211; Definizioni e requisiti tecnici particolari direttiva PED</h3>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Recipiente:</strong></span> <em>&#8220;un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di una o più camere&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Le attrezzature a pressione indicate alle <strong>lettere a) e b) art.1</strong>, classificate in conformità a quanto previsto dall&#8217;<strong>art. 9</strong> e <strong>allegato 2</strong>, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell&#8217;<strong>allegato 1</strong>: recipienti, ad eccessione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:</p>
<ol>
<li>Gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui <strong>tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile</strong> è superiore di almeno 0,5 bar alla <strong>pressione atmosferica normale</strong> (1.013 mbar) entro i seguenti limiti:
<ul>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 1</strong>, quando il voume è superiore a 1 litro e il prodotto <strong>PSxV</strong> è superiore a <strong>25 bar-L</strong>, nonché quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a <strong>200 bar</strong> (allegato 2, tabella 1)</li>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 2</strong>, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto <strong>PSxV</strong> è superiore a <strong>50 bar-L</strong>, nonché quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a <strong>1000 bar</strong>, oltre a tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (<strong>allegato 2, tabella 4</strong>)</li>
</ul>
</li>
<li>Liquidi con una <strong>tensione di vapore</strong> alla <strong>temperatura massima ammissibile</strong> inferiore o pari a <strong>0,5 bar</strong> oltre la <strong>pressione atmosferica normale</strong> (1.013 mbar), entro i seguenti limiti
<ul>
<li>per tutti i fluidi del <strong>gruppo 1</strong>, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto <strong>PSxV</strong> è superiore a <strong>200 bar-L</strong> nonché quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a <strong>500 bar</strong> (<strong>allegato 2, tabella 3</strong>);</li>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 2</strong>, quando la pressione <strong>PS</strong> è superiore a <strong>10 bar</strong> e il prodotto <strong>PSxV</strong> è superiore a <strong>10000 bar-L</strong> (<strong>allegato 2, tabella 4</strong></li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3>Esempi di attrezzature a pressione soggette alla direttiva PED</h3>
<h4>Attrezzature a pressione esposte alla fiamma o ad altro tipo di riscaldamento che presentano un rischio di surriscaldamento, di cui all&#8217;art. 3 paragrafo 1, lettera b</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Attrezzature a pressione a focolore o altro dipo di riscaldamento</strong></span> <em>, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperatura superiore a 110°C, quando i volume è superiore a 2 litri, nonchè tutte le pentole a pressione (<strong>allegato 2, tabella 5</strong>)</em></p></blockquote>
<p>Tra le suddette attrezzature figurano:</p>
<ul>
<li>i <strong>generatori di vapore e di acqua surriscaldata</strong> di cui all&#8217;<strong>art.3, punto 1.b</strong>, come le <strong>caldaie a recupero</strong>, <strong>caldaie per l&#8217;incenerimento rifiuti</strong>, <strong> caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione</strong>, le <strong>pentole a pressione</strong></li>
</ul>
<p>Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che:</p>
<ul style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l&#8217;immissione e lo smaltimento del calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale;</li>
<li>se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi o la corrosione;</li>
<li>si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati da depositi;</li>
<li>si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo dopo il disinserimento dell&#8217;attrezzatura;</li>
<li>si prendano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma;</li>
</ul>
<h4>Tubazioni</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Tubazioni</strong></span>: <em>&#8221; i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorchè essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni. </em></p></blockquote>
<p>La categoria di rischio delle <strong>tubazioni</strong>, è definita dal prodotto <strong>PxDN</strong> in cui <strong>P</strong> è la pressione di esercizio in <strong>bar</strong> e <strong>DN</strong> è la dimensione nominale (adimensionale) che caratterizza la sezione delle tubazioni (<strong>art.1, punto 2, lettera m</strong>).<br />
<span style="color: #ec6707;"><strong>Tubazioni destinate a contenere</strong></span>:</p>
<ol>
<li>gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui <strong>tensione di vapore</strong> alla <strong>temperatura massima ammissibile</strong> è superiore di <strong>0,5 bar</strong> alla <strong> pressione atmosferica normale</strong> (1,013 mbar), entro i seguenti limiti
<ul>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 1</strong>, quando la <strong>DN</strong> è superiore a 32 e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 1000 bar (<strong>allegato 2, tabella 8</strong>);</li>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 2</strong>, quando la <strong>DN</strong> è superiore a 32 e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 1000 bar (<strong>allegato 2, tabella 8</strong>(</li>
</ul>
</li>
<li>liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1,013 mbar), entro i seguenti limiti:
<ul>
<li>per tutti i fluidi del <strong>gruppo 1</strong>, quando la <strong>DN</strong> è superiore a 25 e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 2000 bar (<strong>allegato 2, tabella 8</strong>);</li>
<li>per i fluidi del <strong>gruppo 2</strong>, quando il <strong>PS</strong> è superiore a 10 bar, la <strong>DN</strong> è superiore a 200 e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 5000 bar (<strong>allegato 2, tabella 9</strong>);</li>
</ul>
</li>
</ol>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Attenzione, sono esclusi dal campo di applicazione</strong></span>: le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall&#8217;ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell&#8217;impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificamente per la condotta, fatta eccezzione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e della centrale di spinta; le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici.</p>
<p><strong><span style="color: #ec6707;"><strong>NB</strong></span> <u>vedi relative linee guida Europee sulla Direttiva PED</u> </strong></p></blockquote>
<h4>Accessori a pressione</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Accessori a pressione</strong></span>: <em>&#8220;i dispositivi aventi funzioni di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione&#8221;</em></p></blockquote>
<p><strong>Accessori a pressione</strong>, che attivano i sistemi di regolazione (esempio: <strong>valvole a sfera</strong>, <strong>a saracinesca</strong>, valvolame in genere, ecc&#8230;), destinati ad attrezzature a pressione, anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.<br />
Gli accessori di sicurezza devono:</p>
<ul>
<li>essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti all&#8217;uso previsto e da tener conto, se del caso, delle esigenze in materia di manutenzione di prova dei dispositivi stessi;</li>
<li>essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni;</li>
<li>essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sitema <strong>&#8220;fail-safe&#8221;</strong>, un <strong>sistema a ridondanza, la diversità e un sistema di autocontrollo</strong>;</li>
</ul>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>NB:</strong></span>: <em>Negli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10</em>;</p></blockquote>
<h4>Accessori di sicurezza</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Accessori di sicurezza:</strong></span>: <em>&#8220;i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:</em></p>
<ul>
<ul>
<li>i dispositivi di limitazione della pressione</li>
<li>i dispositivi di controllo della temperatura</li>
</ul>
</ul>
<p>&#8221;</p>
<p>;</p></blockquote>
<p><strong>Accessori di sicurezza</strong>, (esempio: <strong>valvole di sicurezza</strong>, ecc&#8230;), destinati ad attrezzature a pressione anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme. Per attrezzature a pressione si intendono anche gli accessori di sicurezza (esempio: <strong>valvole di sicurezza</strong>) ed accessori a pressione (esempio: <strong> valvole a sfera, a saracinesca, valvolame in genere</strong> ecc&#8230;). L&#8217;allegato 2 della Direttiva riporta le tabelle di valutazione della conformità mediante le quali, in base alla pressione massima ammissibile <strong>PS</strong>, a volume <strong>V</strong> o alla dimensione nominale <strong>DN </strong>ed al gruppo di fluido contenuto, si può determinare la categoria di appartenenza: <strong>gruppo 1 fuidi pericolosi,</strong> <strong>gruppo 2 tutti gli altri</strong>, è possibile determinare sia la categoria di rischio dell&#8217;attrezzatura, dalla prima alla quarta secondo criteri di rischio crescente, sia il tipo di modulo applicabile ad ogni categoria di rischio. Le <strong>valvole di sicurezza</strong>, considerate accessori di sicurezza, sono classificate nella categoria più a rischio, cioè la quarta. Eccezzionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche, possono essere classificati nella stessa categoria dell&#8217;attrezzatura da proteggere. Nelle tabelle di valutazione della conformità, <strong>le valvole a sfera, le saracinesche ed il valvolame in genere,</strong> considerati accessori a pressione e montati generalmente su tubazioni, rientrano sotto la voce tubazioni, le tabelle applicabili sono pertanto la 6,7,8,9 e più precisamente:</p>
<ul>
<li><strong>Tabella 6</strong>: valvolame utilizzato con <strong>gas pericolosi</strong> (metano, propano,GPL, butano, ossigeno, acetilene, ecc&#8230;) soggetto a <strong>marcature CE</strong> quando <strong>DN</strong> è superiore a 25mm;</li>
<li><strong>Tabella 7</strong>: valvolame utilizzato con <strong>gas non pericolosi</strong> (aria compressa, vapore acqueo, azoto, ecc&#8230;) soggetto &lt; <strong>marcatura CE</strong> quando <strong>DN</strong> è superiore a 35 mm e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 2000 bar;</li>
<li><strong>Tabella 8</strong>: valvolame utilizzato con <strong>liquidi pericolosi</strong> (liquidi infiammabili, comburenti, tossici, ecc&#8230;) soggetto a <strong>marcatura CE</strong> quando <strong>DN</strong> è superiore a 25 mm e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 2000 bar;</li>
<li><strong>Tabella 9</strong>:valvolame utilizzato con <strong>liquidi non pericolosi</strong> (acqua) soggetto a <strong>marcatura CE</strong> quando <strong>PS</strong> è superiore a 10 bar, <strong>DN</strong> è superiore a 200 mm e il prodotto <strong>PSxDN</strong> è superiore a 5000 bar;</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda invece gli accessori a pressione aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati dalle suddette tabelle, (esempio valvole di cui alla tabella 6 con <strong>DN</strong> uguale o inferiore a 25 mm), in base all&#8217;<strong>articolo 3 comma 3</strong> della Direttiva, le stesse, devono essere correttamente progettate e fabbricate, ed avere marcature che consentono l&#8217;individuazione del fabbricante ma, <strong>non devono</strong> recare la <strong>marcatura CE</strong>.</p>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>I dispositivi di limitazione</strong></span> <em>&#8220;che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l&#8217;attrezzatura come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di <strong>misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)</strong> &#8220;</em>;</p></blockquote>
<h5>I dispositivi di limitazione della pressione</h5>
<p>Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressioni non superi in permanenza la pressione massima ammissibile <strong>PS</strong>; è tuttavia ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, allre prescrizioni di cui al punto 7.3; cioè, specialmente per i recipienti a pressione il picco temporaneo di pressione deve essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile.</p>
<h5>I dispositivi di controllo della temperatura</h5>
<p>Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.</p>
<h4>Insiemi</h4>
<blockquote style="background-color: #c1c1c1;"><p><span style="color: #ec6707;"><strong>Insiemi:</strong></span> <em>&#8220;varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costruire un tutto integrato&#8221;</em>;</p></blockquote>
<p><strong>Gli insiemi</strong> di cui all&#8217;<strong>art. 3, comma 2, lettere a),b) e c)</strong>, devono soddisfare i requsiiti essenziali enunciati nell&#8217;<strong>allegato 1</strong> qualora abbiano le seguenti caratteristiche:</p>
<ul style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>gli insiemi previsti per la produzione di vapore o acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C, contenenti almeno un&#8217;attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;</li>
<li>gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere commercializzate e messi in servizio come insiemi;</li>
<li>in deroga a quanto disposto, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110 °C, alimentati con combustibile solido, con <strong>PSxV</strong> superiore a 50 bar-L, debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3, 4, 5a e 5b dell&#8217;Allegato 1.</li>
</ul>
<p>Gli insiemi delle attrezzature devono essere progettate in modo che:</p>
<ul>
<li>Gli elementi da assemblare siano adatti ed affidabili per l&#8217;applicazione prevista; tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati</li>
</ul>
<h4>Articolo 3, comma 3</h4>
<p>In deroga a quanto previsto dall&#8217;art.4, comma 1 (vedi pag.25 della guida scaricabile), sono consentite l&#8217;immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente da comma 1, lettera a), b) e c), e da comma 2, purchè progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso dello stato di fabbricazione appartenente all&#8217;Unione Europea o aderente all&#8217;accordo istitutivo dello Spazio Economico Europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti <a href="http://www.stleonardo.com/manualistica-tecnica/" target="blank" rel="follow noopener noreferrer">istruzioni per l&#8217;uso</a> e hanno marcature che consentono l&#8217;individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio (esempi a pag. 41-44)</p>
<p>E’ possibile scaricare la guida pratica pubblicata dall’ISPESL per poter meglio comprendere l’iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione: per ulteriori approfondimenti scarica subito le <a href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-1.pdf?x75651" target="_blank" rel="follow noopener noreferrer">linee guida complete alla PED parte 1</a> pubblicate dall&#8217;<strong>ISPESL</strong></p>
<div style="margin: 0 auto; text-align: center; border-radius: 10px;">
<div style="box-sizing: border-box; padding: 1em; margin: 1em auto; border-radius: 10px; max-width: 320px; text-align: center; background-color: #ff7214 !important;"><a class="btn btn-primary btn-large cta" style="font-size: 2em; color: white;" href="http://www.stleonardo.com/wp-content/uploads/2016/08/guida-direttiva-ped-parte-1.pdf?x75651" rel="follow">SCARICA SUBITO<br />
Linee guida PED Parte 1!</a></div>
</div>
<p>Per approfondimenti, abbiamo reso disponibile anche la <a href="http://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa-parte-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parte due della guida PED</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com/direttiva-ped-97-23-ce-guida-completa/">Direttiva Ped &#8211; 97/23/CE &#8211; guida completa pt.1/2</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.stleonardo.com">StLeonardo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 5/85 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using disk

Served from: www.stleonardo.com @ 2022-07-17 15:45:37 by W3 Total Cache
-->